Firmate un prestito da 15.000 euro e nel contratto, quasi sempre presentata come una formalità, c’è una polizza: se perdete il lavoro, se vi ammalate, se succede il peggio, paga l’assicurazione. Sono le cosiddette polizze abbinate ai finanziamenti — CPI, credit protection insurance, nel gergo del settore — e accompagnano una quota enorme di mutui, prestiti personali e cessioni del quinto in Italia. Il problema non è la loro esistenza: una copertura sul debito può avere senso. Il problema è come vengono vendute, quanto costano davvero e quanti sottoscrittori non sanno di poter dire di no. Questa inchiesta smonta il meccanismo pezzo per pezzo.
Il costo che non vedi: il premio finanziato
Il primo meccanismo da capire è il premio unico anticipato: il costo dell’intera polizza pluriennale viene pagato in un’unica soluzione alla firma e — qui sta il punto — quasi sempre sommato al capitale finanziato. Tradotto: pagate interessi anche sull’assicurazione, per tutta la durata del prestito. Su una cessione del quinto o un prestito lungo, il peso complessivo della copertura può arrivare a diverse migliaia di euro, con provvigioni riconosciute al collocatore che storicamente, nei rilievi delle autorità di vigilanza, hanno raggiunto quote molto elevate del premio. È la stessa architettura opaca che abbiamo già incontrato con le polizze unit linked: il prodotto assicurativo usato come veicolo di costi che il cliente non vede, perché annegati in un’unica cifra o in una rata.
Cosa è obbligatorio e cosa no
Qui la confusione è massima, e non per caso. Per un mutuo casa l’unica polizza che la banca può legittimamente esigere è quella incendio e scoppio sull’immobile; la polizza vita o quella sulla perdita d’impiego non sono obbligatorie per legge. Non solo: quando la banca condiziona il mutuo a una polizza vita, la normativa le impone di accettare anche una polizza equivalente trovata dal cliente sul mercato, e di sottoporre al cliente preventivi alternativi. Nei prestiti personali la copertura è per definizione facoltativa: se in filiale vi dicono che “senza assicurazione la pratica non passa”, quella è una pratica scorretta da mettere per iscritto e, se necessario, segnalare all’IVASS. Il condizionamento implicito — la pratica che “si sblocca” solo con la polizza — resta la zona grigia più diffusa, ed è la ragione per cui i tassi di abbinamento di alcune reti superano ogni plausibilità statistica.
I tre diritti che valgono soldi veri
Tre tutele concrete, tutte poco pubblicizzate. Primo: per le polizze abbinate a mutui e finanziamenti avete 60 giorni di tempo dalla firma per recedere, tenendo il prestito e restituendo solo la copertura. Secondo: se estinguete il finanziamento in anticipo — per esempio con una surroga del mutuo — avete diritto al rimborso della parte di premio unico non goduta, per gli anni di copertura che non utilizzerete; è un credito che va richiesto, perché raramente arriva da solo. Terzo: prima di firmare, chiedete sempre il costo della polizza separato dal finanziamento e confrontatelo con una copertura equivalente acquistata a parte — il divario è spesso tale da ripagare un’ora di ricerca meglio di qualunque investimento. La regola generale è quella di sempre: ogni prodotto va comprato per quello che fa, non per il canale che lo distribuisce. Un’assicurazione scelta è una protezione; un’assicurazione subita è quasi sempre solo un costo.
Contenuti a fini informativi e formativi: non costituiscono consulenza finanziaria o assicurativa né sollecitazione all’investimento. Ogni decisione resta sotto la responsabilità esclusiva del lettore.

