Trustpilot: recensioni non verificate e pratiche scorrette

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Trustpilot recensioni false: un problema sistemico che coinvolge milioni di consumatori e aziende in tutto il mondo. Dalla multa AGCM da 4 milioni di euro alle class action negli Stati Uniti, passando per profili aziendali creati senza consenso e un sistema di moderazione che non funziona. Ecco l’inchiesta completa sulle pratiche scorrette della piattaforma di recensioni più discussa del web.

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Il modello Trustpilot: cosa promette e cosa fa davvero

Le Trustpilot recensioni false sono un fenomeno strutturale, non un’anomalia. Trustpilot A/S è una società danese quotata al London Stock Exchange (ticker TRST.L), con sede legale a Copenhagen e una controllata italiana — Trustpilot S.R.L., P.IVA 11788970967, sede a Milano in Corso Vercelli 40. Si presenta come “the universal symbol of trust” — il simbolo universale della fiducia — e gestisce una delle più grandi piattaforme mondiali di recensioni di consumatori. Solo nel 2023, secondo dati ufficiali, ha pubblicato oltre 55 milioni di recensioni, e ne accumula ora più di 300 milioni a livello globale, con 64 milioni di utenti mensili attivi.

Il messaggio commerciale di Trustpilot è esplicito: le recensioni pubblicate sulla piattaforma sarebbero autentiche opinioni di consumatori reali che hanno effettivamente utilizzato i prodotti e i servizi recensiti. I claim aziendali enfatizzano la trasparenza, l’imparzialità, la genuinità.

Esiste però un divario significativo tra la promessa e la realtà operativa, e questo divario solleva problemi giuridici concreti alla luce di tre quadri normativi distinti: il Codice del Consumo italiano dopo il recepimento della Direttiva Omnibus, il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), e il Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act).

Profili aziendali creati senza consenso: il primo nodo

Il primo problema strutturale del modello Trustpilot è il meccanismo di creazione delle schede aziendali. La piattaforma non si limita a ospitare aziende che si iscrivono volontariamente al servizio: crea autonomamente schede di aziende terze attraverso scraping del web e segnalazioni utente, anche quando l’azienda interessata non ha mai aderito al servizio, non ha mai aperto un account, non ha mai sottoscritto alcun contratto e non ha mai prestato alcun consenso.

In pratica, una qualunque impresa italiana può scoprire da un giorno all’altro che esiste una pagina di profilo aziendale a suo nome sulla piattaforma di Trustpilot, gestita unilateralmente dalla società danese, accessibile a milioni di utenti, su cui chiunque può pubblicare recensioni.

Il punto giuridicamente rilevante è che questa modalità di trattamento dei dati identificativi aziendali appare priva di base giuridica idonea ai sensi dell’art. 6 del GDPR. Le sei basi giuridiche tipizzate dal Regolamento sono il consenso dell’interessato, l’esecuzione di un contratto, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di interessi vitali, l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, e il legittimo interesse del titolare. Nessuna di queste sembra applicarsi alla creazione unilaterale di un profilo aziendale di un soggetto che non ha mai aderito al servizio. Il consenso è palesemente assente; non c’è alcun contratto; non c’è un obbligo legale di profilare aziende; non sono in gioco interessi vitali; non si tratta di un compito di interesse pubblico delegato da un’autorità; e il legittimo interesse di Trustpilot non può prevalere sui diritti dell’azienda profilata quando questa non ha mai avuto modo di scegliere se aderire o meno al servizio.

Trustpilot recensioni false: il problema della verifica preventiva

Il secondo problema riguarda i contenuti pubblicati sulle schede aziendali. Trustpilot dichiara di adottare misure di controllo basate su intelligenza artificiale e machine learning per analizzare ogni recensione al momento della pubblicazione, esaminando parametri come la geolocalizzazione, l’indirizzo IP e il dispositivo utilizzato. Tuttavia, e questo è il punto, non viene richiesta al recensore alcuna prova documentale preventiva di acquisto o di effettiva interazione commerciale con l’azienda recensita.

Chiunque, con una semplice registrazione e un indirizzo email, può pubblicare una recensione su qualunque azienda presente sulla piattaforma, anche aziende con cui non ha mai avuto alcun rapporto. Il controllo, tale e quale lo descrive Trustpilot stesso, è statistico e reattivo, non preventivo e documentale.

Questo modello operativo entra in collisione con l’art. 23, comma 1, lettera b-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 26/2023 in recepimento della Direttiva UE 2019/2161, comunemente nota come Direttiva Omnibus. La norma classifica come pratica commerciale sempre ingannevole — quindi vietata in ogni circostanza, indipendentemente dall’effettiva idoneità a ingannare il consumatore medio — la condotta consistente nell’

“affermare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che lo hanno effettivamente utilizzato o acquistato, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che tali recensioni provengano da tali consumatori”.

Il legislatore europeo, recependo le indicazioni della Commissione, ha voluto colpire esattamente il modello operativo delle piattaforme di recensioni che presentano i contenuti come autentici senza adottare misure di verifica documentale proporzionate. Le sanzioni previste vanno da 5.000 a 10 milioni di euro per il professionista, e per le infrazioni che interessano più Stati membri dell’Unione Europea l’importo massimo può raggiungere il 4% del fatturato annuo.

Il precedente TripAdvisor: una sentenza che pesa

Per capire come AGCM tratti queste pratiche è utile guardare a un precedente specifico. Con provvedimento n. 25237 del 19 dicembre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sanzionò TripAdvisor LLC e la sua controllata italiana TripAdvisor Italy S.r.l. per “diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate, correlata alla inidoneità degli strumenti e delle procedure adottati dal professionista per contrastare il fenomeno delle false recensioni”. La sanzione iniziale fu di 500.000 euro.

Il TAR Lazio annullò la sanzione nel 2015 con la motivazione che le recensioni “non sono verificabili”, ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4976 del 15 luglio 2019, ribaltò la decisione del TAR e confermò la legittimità del provvedimento AGCM, rideterminando la sanzione in 100.000 euro. Il principio giuridico affermato dal Consiglio di Stato è chiaro: una piattaforma di recensioni che pubblicizza i propri contenuti come autentici, pur essendo consapevole dei limiti del proprio sistema di controllo, viola gli obblighi di diligenza professionale di cui all’art. 20 del Codice del Consumo.

La sentenza del 2019 è particolarmente significativa perché si colloca prima dell’entrata in vigore della Direttiva Omnibus, quando ancora non esisteva la previsione specifica dell’art. 23 lett. b-bis. Oggi, dopo il D.Lgs. 26/2023, le piattaforme di recensioni non possono più appellarsi all’argomentazione “le recensioni non sono verificabili”: la norma impone di adottare “misure ragionevoli e proporzionate” di verifica, e non averle adottate è di per sé pratica sempre ingannevole. Per chi opera nel settore crypto e finanziario, il quadro regolatorio europeo è ulteriormente integrato dal Regolamento MiCA, che disciplina specificamente le piattaforme operanti nel mercato dei crypto-asset.

Il caso Cryptograssini: cronologia di una segnalazione

Per rendere concreto il problema, è utile esaminare un caso specifico recente. Cryptograssini.com è una ditta individuale italiana con P.IVA 14406250960, attiva nel settore dell’informazione e analisi finanziaria e crypto, con un proprio sito editoriale e una propria comunità di lettori. L’azienda è incappata nel fenomeno delle Trustpilot recensioni false pur senza aver mai aderito alla piattaforma. Il titolare non si è mai registrato sulla piattaforma Trustpilot, non ha mai aperto alcun account aziendale, non ha mai stipulato contratti con Trustpilot S.R.L. o con la controllante danese, e non ha mai prestato alcun consenso al trattamento dei dati identificativi della propria attività commerciale.

Nonostante l’assenza di qualsiasi rapporto, Trustpilot ha unilateralmente creato una scheda aziendale corrispondente al dominio cryptograssini.com sulla propria piattaforma. Sulla scheda così creata sono state pubblicate tre recensioni di utenti che non corrispondono ad alcun cliente reale dei servizi erogati dall’azienda. I recensori non risultano nei sistemi gestionali, non vi è alcun elemento verificabile (data di acquisto, identificazione del prodotto o servizio, riferimenti documentali a interazioni con il supporto clienti), e Trustpilot non ha richiesto ai recensori alcuna prova documentale di acquisto o effettiva interazione prima della pubblicazione.

Il titolare ha intrapreso una sequenza di azioni formali documentate:

In data 11 aprile 2026 è stata inviata, dalla PEC aziendale, formale diffida agli indirizzi legal@trustpilot.com e dpo@trustpilot.com. La diffida chiedeva la cancellazione integrale del profilo aziendale ex art. 17 GDPR (diritto all’oblio), la rimozione cautelare delle tre recensioni non verificate, l’indicazione della base giuridica del trattamento ex art. 6 GDPR, e l’indicazione delle misure di verifica adottate ex art. 23 lett. b-bis del Codice del Consumo. Trustpilot non ha fornito alcun riscontro formale.

Successivamente è stata trasmessa segnalazione formale al Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano, articolata sui profili di violazione della normativa GDPR.

In data 15 maggio 2026 è stata infine presentata segnalazione formale all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, protocollata con il numero pratica W00148351, ai sensi degli artt. 18 e ss. del D.Lgs. 206/2005 come modificato dal D.Lgs. 26/2023. La segnalazione contesta sia la profilazione aziendale senza consenso (priva di base giuridica ex art. 6 GDPR), sia la pubblicazione di recensioni in violazione dell’art. 23 lett. b-bis del Codice del Consumo, chiedendo l’avvio di istruttoria e l’eventuale adozione di provvedimenti cautelari ex art. 27, comma 7 del Codice del Consumo.

Alla data di pubblicazione di questo articolo, le tre recensioni risultano ancora online sulla piattaforma e la scheda aziendale non richiesta non è stata rimossa.

Una voce ricorrente: l’esperienza di altri operatori del marketing

Per stabilire se il caso Cryptograssini sia un episodio isolato o un pattern strutturale, è utile esaminare la letteratura di esperienze pubblicamente disponibili online. Su forum specializzati di marketing — in particolare la comunità Reddit r/marketing, frequentata da professionisti del settore in tutto il mondo — sono documentate da anni testimonianze convergenti che descrivono lo stesso meccanismo. Il quadro che emerge dalla lettura aggregata di queste discussioni è significativamente più grave di quanto suggerisca il singolo caso, e tocca tre nodi distinti: la vendita di recensioni positive, la rimozione selettiva di recensioni negative per clienti paganti, e l’utilizzo di pacchetti pubblicitari per influenzare il punteggio aziendale visibile al pubblico.

Un primo utente, riportando una propria esperienza professionale, descrive il sistema commerciale che Trustpilot proporrebbe alle aziende: i pacchetti partirebbero da 3.000 dollari l’anno fino ai 20.000 dollari, con la possibilità — secondo la sua ricostruzione — di “chiedere rimozioni di recensioni” come parte del pacchetto, anche quando le recensioni “sono false, abusive o non provengono da un cliente reale”. L’autore conclude la propria testimonianza precisando di aver svolto un audit comparativo dei siti di recensioni l’anno precedente.

Un secondo utente racconta in dettaglio uno schema operativo specifico: “Rimuovono le recensioni negative ai clienti paganti. Sono stato fregato da un’operazione truffaldina cinese chiamata Modetalente che si spacciava per un webshop tedesco. Sono stato ingannato da un punteggio Trustpilot alto, gonfiato da una campagna a pagamento su una recensione da 5 o 4 stelle al giorno. Ci sono stati alcuni avvisi da 1 stella nel mezzo, sommersi dal volume delle altre. Ho pubblicato il mio avviso da 1 stella, sono stato immediatamente messo alla prova dalla ‘società’, ho inviato prove, ma poi ho scoperto che la mia recensione era stata rimossa senza preavviso. Più recentemente, le recensioni positive sono scomparse, ma sono sorpreso che il sito truffaldino sia ancora attivo”.

Un terzo utente, parlando di pratiche di settore: “Molte aziende pagano una società di recensioni falsificate per inondare di recensioni false su Trustpilot. Le recensioni false sono ovvie. Incluso British Gas eccetera”. Un quarto: “Puoi comprare recensioni di Trustpilot. Danno anche priorità alle aziende che si basano esclusivamente su di esse e rimuovono i commenti se richiesto dall’azienda (hanno mostrato prova di tutto e non hanno ancora ripristinato il mio commento per un’azienda). In breve, Trustpilot non è davvero affidabile, puoi comprare recensioni piuttosto facilmente. Qualsiasi cosa sotto le 3 stelle è probabilmente un account bot”.

Un quinto utente sintetizza il modello: “Quasi tutti i siti di recensioni offrono un programma a pagamento, dove l’azienda offre una carta regalo Amazon da 10 dollari per lasciare una recensione. È contenuto generato dagli utenti pagato. Capterra, di proprietà di Gartner, offre alla nostra azienda 300 carte regalo da dare ai nostri clienti ogni trimestre. È davvero semplice così. Se il sito non offre incentivi a pagamento, di solito hanno aziende ‘partner’ in India o altri paesi per scrivere recensioni. Non ho ancora incontrato alcun software, app o azienda che renda i propri clienti così felici che le loro recensioni siano completamente organiche. È sempre per l’80% pagato. Sempre”.

Le testimonianze richiamate, pubblicamente accessibili nella discussione “How are companies getting so many Trustpilot reviews?” sulla comunità r/marketing, non sono di consumatori generici scontenti, ma di professionisti del marketing e founder di aziende SaaS che descrivono il sistema operativo dal lato di chi vende o compra il servizio. È un’angolazione raramente disponibile, perché le aziende che usano questi pacchetti hanno ovvi incentivi a non parlarne pubblicamente.

Un sesto contributo, particolarmente rilevante per il quadro giuridico, segnala l’esistenza di marketplace dedicati alla vendita di pacchetti di recensioni per Trustpilot: l’utente fa riferimento al forum Black Hat World, dove venditori specializzati offrirebbero pacchetti di recensioni positive da pubblicare su richiesta. Anche prescindendo dalla responsabilità di Trustpilot stessa, l’esistenza di un mercato secondario delle recensioni Trustpilot è di per sé un indicatore che il sistema di verifica preventiva non è efficace.

Un settimo utente racconta di aver visto la propria recensione negativa rimossa da Trustpilot dopo che la banca recensita avrebbe sostenuto, in risposta, che l’autore fosse “stato pagato per scriverla”. Lo stesso utente segnala che la banca in questione aveva un fornitore di “relazioni pubbliche” specializzato nella gestione narrativa delle proprie criticità, contraddittoria rispetto agli atti pubblici dei regolatori e delle autorità di polizia.

Particolarmente significativa, per la ricostruzione dello schema operativo di moderazione, è la testimonianza di un consumatore che ha pubblicato una recensione negativa nei confronti di una società presso cui era cliente. La recensione è stata inizialmente rimossa. Il consumatore ha quindi fornito a Trustpilot copia della fattura della società in questione, come prova documentale del rapporto commerciale. Un’operatrice di Trustpilot identificata come “Nadine S.” ha confermato per iscritto che il sistema era in grado di verificare la recensione e che era stata riattivata. Poco dopo, tuttavia, la stessa operatrice ha comunicato un nuovo capovolgimento: la recensione sarebbe stata nuovamente rimossa in quanto “contravveniva alle linee guida”. Alla richiesta di chiarimenti, la risposta di Trustpilot è stata, testualmente nelle parole del consumatore parafrasate per esigenze di sintesi, che “per proteggere l’integrità della nostra piattaforma, sfortunatamente, non possiamo darti dettagli specifici sul perché la tua recensione è stata rimossa”. Il consumatore conclude la propria testimonianza osservando che la stessa recensione è passata, nelle valutazioni di Trustpilot, dall’essere considerata “falsa”, poi “legittima”, poi di nuovo “falsa”, senza che gli sia stata fornita alcuna prova documentale del cambio di valutazione.

A queste testimonianze si aggiungono fonti giornalistiche internazionali. PRLog, in un’indagine del 30 giugno 2024, ha titolato “A Closer Look at The Corrupt Practices of TrustPilot”, ricostruendo casi storici di recensioni false rilevate sulla piattaforma per società come Bizzyloans (poi rimosse dopo l’esposizione da parte della società di investigazioni online KwikChex) e il caso Purplebricks del 2017, che spinse Trustpilot stessa a pubblicare una lettera aperta sulla propria policy di recensioni dopo crescenti contestazioni pubbliche. Anche in discussioni recenti su altre comunità specializzate (r/NootropicsDepot, 2025), utenti tecnici hanno avanzato l’ipotesi che il sistema di Trustpilot generi automaticamente bozze di recensioni tramite intelligenza artificiale, che il cliente può poi confermare con minime modifiche.

Trustpilot, in numerose risposte pubbliche, ha negato di permettere consapevolmente recensioni fraudolente, dichiarando di adottare algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning per il controllo. Il punto giuridico, tuttavia, non è la consapevolezza ma la diligenza professionale: l’art. 23 lett. b-bis del Codice del Consumo richiede l’adozione di “misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto”, e un sistema algoritmico statistico che non richiede al recensore una prova documentale preventiva difficilmente integra tale requisito.

L’aggregato di queste testimonianze pubbliche, unito al caso Cryptograssini e al precedente TripAdvisor, suggerisce che la condotta non sia un’anomalia ma il funzionamento ordinario del modello di business. Quattro pattern emergono con coerenza dalle fonti esaminate: (i) la possibilità per le aziende paganti di ottenere la rimozione di recensioni negative anche legittime; (ii) la circolazione di pacchetti commerciali di recensioni acquistabili da terzi al di fuori della piattaforma; (iii) l’inefficacia delle procedure di controllo preventivo che, secondo i marketer intervistati, non distinguerebbero in modo affidabile recensioni organiche da quelle generate tramite incentivi economici; (iv) una procedura di moderazione che, anche di fronte a prove documentali fornite dal recensore (come fatture o ricevute), procede a rimozioni e riammissioni successive senza fornire all’interessato dettagli o motivazioni verificabili, con il risultato di scaricare l’onere della prova esclusivamente sul recensore e mai sull’azienda recensita. È proprio questa diffusività, e non la gravità del singolo episodio, ciò che AGCM è tenuta a valutare per stabilire se aprire un’istruttoria di sistema.

Il quadro giuridico complessivo

La pubblicazione di recensioni false su Trustpilot rientra ora nelle pratiche commerciali sempre ingannevoli ai sensi della normativa europea. Il caso Cryptograssini è significativo perché mostra come il modello operativo di Trustpilot intersechi simultaneamente tre quadri normativi distinti, ciascuno con i propri strumenti di tutela:

Sul piano della protezione dei dati, il GDPR (Reg. UE 2016/679) richiede una base giuridica esplicita per ogni trattamento di dati personali, e il diritto alla cancellazione di cui all’art. 17 consente al titolare dell’attività di pretendere la rimozione del proprio profilo creato senza consenso. La competenza è del Garante Privacy italiano, con possibilità di reclamo all’autorità danese (Datatilsynet) in coordinamento europeo.

Sul piano delle pratiche commerciali scorrette, il Codice del Consumo dopo il D.Lgs. 26/2023 introduce all’art. 23 lett. b-bis una fattispecie specifica per le piattaforme di recensioni, classificandone la condotta di mancata verifica come pratica sempre ingannevole. La competenza è dell’AGCM, con sanzioni fino a 10 milioni di euro o 4% del fatturato annuo per infrazioni transfrontaliere.

Sul piano della responsabilità delle piattaforme, il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), pienamente operativo dal 2024, impone agli intermediari online obblighi di diligenza, trasparenza e meccanismi efficaci di notice-and-action. Una piattaforma che riceve formale notifica di contenuti illeciti deve agire prontamente per la rimozione, pena la decadenza dell’esenzione di responsabilità.

Cosa può fare un’azienda nella stessa situazione

Le aziende italiane che si trovino in una condizione analoga a quella descritta — profilate da Trustpilot senza aver mai aderito al servizio, e/o destinatarie di recensioni che non corrispondono a clienti reali — dispongono di un percorso di tutela strutturato che si articola su quattro livelli:

Primo livello: diffida formale via PEC. Una comunicazione formale, possibilmente da PEC aziendale, agli indirizzi legal@trustpilot.com e dpo@trustpilot.com, contenente richiesta di cancellazione del profilo ex art. 17 GDPR, rimozione cautelare delle recensioni contestate, e indicazione della base giuridica del trattamento. Il termine standard è 15 giorni (art. 12 GDPR), prorogabile fino a 30 in casi complessi. La PEC garantisce data e ora certa di consegna anche verso destinatari esteri non dotati di PEC italiana.

Secondo livello: segnalazione al Garante Privacy. La procedura è gratuita, online, e si attiva dal sito gpdp.it. Il Garante negli ultimi due anni ha sanzionato pesantemente piattaforme che creano profili senza consenso. È la leva regolatoria più rapida sul fronte della protezione dei dati.

Terzo livello: segnalazione all’AGCM. Si attiva dal sito agcm.it o via PEC a protocollo.agcm@pec.agcm.it. Non sono richiesti avvocati né formalità particolari. AGCM può aprire istruttoria d’ufficio e adottare provvedimenti cautelari di sospensione della pratica entro 30 giorni in caso di particolare gravità e urgenza.

Quarto livello: azione civile. L’azione di risarcimento del danno reputazionale, fondata sull’art. 2043 c.c., può essere esercitata in via autonoma o in cumulo con i procedimenti amministrativi. La giurisprudenza italiana ha riconosciuto in più occasioni il danno alla reputazione commerciale derivante da contenuti diffamatori pubblicati online, e la responsabilità dell’hosting provider che, una volta informato, non rimuova tempestivamente i contenuti illeciti (D.Lgs. 70/2003 art. 16, in combinato con il DSA).

Una questione di sistema

Il caso Cryptograssini non è un caso isolato, e non interessa una singola azienda. Il modello operativo di Trustpilot — profilare aziende senza consenso e pubblicare recensioni senza verifica preventiva proporzionata — riguarda potenzialmente decine di migliaia di aziende italiane presenti sulla piattaforma. La condotta, se confermata in sede istruttoria, integrerebbe non un episodio ma una pratica strutturale, che è esattamente l’ipotesi che il legislatore italiano ed europeo ha voluto colpire con la Direttiva Omnibus.

Il punto, in ultima analisi, è chi sopporti il costo della fiducia. Una piattaforma che si autoproclama “simbolo universale della fiducia” non può fondare la propria base dati e i propri ricavi sulla profilazione non consensuale di soggetti terzi e sulla pubblicazione di contenuti non verificati, scaricando l’onere della prova sull’azienda recensita. Se la fiducia è il prodotto venduto, la verifica è il costo di produzione: non può essere esternalizzato sui soggetti recensiti.

La segnalazione AGCM W00148351 del 15 maggio 2026 — insieme alla segnalazione al Garante Privacy e ad altre eventuali segnalazioni che dovessero seguire da parte di altre aziende italiane — costituisce ora la base documentale su cui le autorità italiane potranno valutare l’apertura di un’istruttoria formale. Le sanzioni potenziali, ricordiamolo, vanno fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per infrazioni transfrontaliere.

Restano aperti due interrogativi che il prossimo futuro chiarirà. Il primo: Trustpilot, ricevuta la diffida formale dell’11 aprile 2026 e venuta a conoscenza delle segnalazioni alle autorità italiane, modificherà il proprio modello operativo, almeno per il mercato italiano? Il secondo: AGCM e Garante Privacy apriranno istruttoria, e con quali esiti? Le risposte saranno determinanti per stabilire se il mercato italiano delle recensioni online sia ancora un far west reputazionale o se l’applicazione coordinata di Direttiva Omnibus, GDPR e DSA stia finalmente prendendo forma concreta.


Nota dell’editore: Rendimentofinanza.com seguirà l’evoluzione del caso e degli eventuali sviluppi presso AGCM e Garante Privacy. Le aziende italiane che si trovino in situazione analoga e desiderino segnalare la propria esperienza possono scrivere alla redazione.


Articolo a carattere informativo. Non costituisce consulenza legale. Le aziende che ritengano di trovarsi in situazione simile sono invitate a consultare un legale di propria fiducia.

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